Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono dei beni mobili registrati, deve essere presentato all’Ufficio ove l’unità risulta iscritta nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto, con allegata (oltre ai versamenti che verranno predisposti dall’Agenzia Meneghini) il titolo di proprietà che può essere costituito da:
Atto pubblico;
Scrittura privata autenticata (l’autentica può essere effettuata presso gli uffici comunali, i titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista o notai) e registrata presso l’Ufficio del Territorio;
Dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata (come sopra);
Sentenza passata in giudicato.
Per le unità acquistate all’estero il titolo di proprietà può essere costituito dal c.d. “Bill of Sale ” legalizzato dall’Autorità consolare (salvo che non sia previsto lo status di reciprocità – Per i Paesi dell’Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa – L.106/1990) e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio (ex Registro). Ai fini dell’immatricolazione il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione rilasciata dall’Autorità governativa dello Stato di bandiera estera che attesti che per l’unità oggetto della vendita la legislazione del Paese non richiede l’iscrizione nei registri. I documenti devono essere tradotti in lingua italiana dall’autorità consolare o da interpreti autorizzati dal tribunale.
acquisto (mortis causa): copia (per estratto) della denuncia di successione rilasciata dal competente Ufficio del Territorio unitamente al certificato di morte e alla dichiarazione di accettazione dell’eredità.
Inoltre verrà richiesto anche l’aggiornamento della “Licenza di esercizio impianto radiotelefonico”.
ESENZIONE per i natanti
Per i natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento tre due soggetti non è necessario alcun atto pubblico, è sufficiente un contratto tra privati.